Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11781 - pubb. 15/12/2014

Mancata produzione in giudizio degli estratti conto e applicazione della regola del saldo zero

Tribunale Ancona, 18 Novembre 2014. Est. Francesca Ercolini.


Conto corrente – Saldo zero – Valuta – Interessi – Anatocismo – Vicinanza della prova

Conto corrente – Interessi – Clausola «uso piazza» – Nullità – Ripetizione

Conto corrente – Delibera CICR 9 febbraio 2002 – Adeguamento clausole anatocistiche – Specifica approvazione per iscritto

Conto corrente – Saldo zero – Valuta data di regolamento – Indeterminatezza



In caso di mancata disponibilità in giudizio di tutti gli estratti conto del periodo di riferimento, trova applicazione la c.d. «regola del saldo zero»; e ciò, tanto nel caso in cui agisca in giudizio la Banca per il recupero del proprio credito, quanto nel caso in cui agisca il correntista per la ripetizione di somme illegittimamente addebitate sul conto corrente, in ragione del principio di vicinanza alla fonte della prova. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

La clausola di determinazione degli interessi passivi mediante riferimento all’«uso piazza» è nulla; ne consegue che, per tutta la durata del rapporto di conto corrente, gli interessi passivi vanno detrminati e computati al tasso legale. Ne deriva, pertanto, la legittimità dell’azione di ripetizione in relazione alle somme corrisposte dal cliente alla Banca per interessi superiori a quelli determinati dalla legge. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Per i contratti in corso di esecuzione all’epoca della delibera CICR del 9 febbraio 2002, non basta la comunicazione alla clientela dell’adeguamento unilaterale delle clausole anatocistiche stipulate anteriormente alla delibera stessa, ma occorre la specifica approvazione per iscritto da parte del cliente. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Nel contratto di conto corrente, le valute vanno prese in considerazione dalla c.d. data contabile, attesa l’illegittimità del riferimento contrattuale alla «valuta data di regolamento» per estrema genericità e, dunque, per indeterminatezza dell’oggetto (nella specie, si trattava di conto corrente stipulato nel 1992). (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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