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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11788 - pubb. 15/12/2014.

Curatore speciale per il minore: se i genitori litigano e il tempo è poco, interviene un terzo


Tribunale di Milano, 19 Giugno 2014. Est. Buffone.

Conflitto genitoriale – Scelta da porre in essere nell’interesse del minore – Questione che richiede un intervento immediato (nel caso di specie: intervento terapeutico) – Nomina di un curatore speciale con possibilità di adottare soluzione prima dell’udienza – Ammissibilità


Il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace; la nomina del curatore speciale prescinde da un’istanza di parte e può essere disposta d’ufficio dal giudice, In particolare, il curatore speciale può essere designato quando appaia necessario che sia una terza persona a rappresentare il minore. Il contenuto delle misure protettive del minore non deve essere stereotipato e automatico ma mirare, nel caso concreto, ad offrire una soluzione effettiva e celere del problema. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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