Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11809 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Busto Arsizio, 26 Febbraio 2014. .


Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. – Presupposti – Serietà dell’offerta di pagamento del prezzo



L’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. è subordinato alla serietà dell’offerta del pagamento del prezzo, che non può consistere in una mera dichiarazione di intenti e deve essere espressa in modo tale da escludere dubbi sulla concreta intenzione delle parti di adempiere (nella specie, il Tribunale ha escluso la serietà dell’offerta di pagamento formulata dalla promissaria acquirente che aveva chiesto sia la condanna della promittente venditrice al pagamento di somme a titolo di penale e risarcimento dei danni, sia la compensazione di presunti crediti vantati nei confronti di quest’ultima fondati su mere fatture e fra l’altro non corredate da alcuna imputazione di pagamento da parte della promittente venditrice). (Alessandro Albè) (riproduzione riservata)