Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11853 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. III, 03 Luglio 2014. .


Borsa - Mercato borsistico - Disponibilità di notizie riservate - Sfruttamento a proprio vantaggio - Danno subito dagli altri operatori, sebbene in posizione indipendente dall'operatore deviante - Risarcibilità - Fondamento



I doveri di correttezza e trasparenza che, in virtù della complessiva disciplina del mercato borsistico, devono connotare il comportamento degli operatori finanziari hanno un ambito di applicazione più ampio rispetto alle norme del codice civile in tema di correttezza e buona fede, dettate con riferimento al singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.) od al singolo contratto (art. 1375 cod. civ.), in quanto tendono a garantire la regolare formazione dei prezzi degli strumenti finanziari sul mercato a vantaggio di chiunque si trovi a contrattare sulla base di quei prezzi, in un dato momento, pur se in posizione indipendente dall'operatore deviante; l'art. 2 della legge 17 maggio 1991 n. 157 costituisce una particolare manifestazione dei suddetti doveri e ne prescrive per l'appunto il rispetto generalizzato quale modalità diretta a garantire la correttezza dell'appello al pubblico risparmio, sicché del danno da omessa informazione nei confronti degli investitori - costituito dal minor valore del titolo rispetto all'importo pagato per acquistarlo - rispondono le banche solidalmente a prescindere da un rapporto diretto con gli stessi. (massima ufficiale)