Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11854 - pubb. 08/01/2015

Il cessionario del credito del cui pagamento è chiesta la revocatoria fallimentare non subentra nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.

Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2014, n. 25660. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Azione revocatoria fallimentare - Pagamenti - Diritto controverso - Inefficacia dell'atto - Diritto di credito - Subentro del cessionario nel diritto controverso ex articolo 111 c.p.c. - Esclusione



Nell'azione revocatoria fallimentare che abbia ad oggetto un pagamento, il diritto controverso va identificato con la inefficacia dell'atto e non con il diritto di credito che venga eventualmente fatto oggetto di cessione, con la conseguenza che il cessionario non può subentrare nel diritto controverso ai sensi dell'articolo 111 c.p.c.. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


(1) La Corte di cassazione, con la sentenza 22 luglio 2014, n. 16652, si è espressa in modo analogo, ritenendo inapplicabile l'articolo 111 c.p.c. nel caso di esercizio di azione revocatoria ex articolo 67, comma 1, n. 1 L.F. della locazione di immobile, qualora avvenga la vendita forzata dell'immobile con cui si trasferisce la locazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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