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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11890 - pubb. 14/01/2015.

Il trust non è dotato di personalità giuridica, è insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi


Cassazione civile, sez. I, 09 Gennaio 2014, n. 10105. Est. Loredana Nazzicone.

Fallimento - Audizione dell'imprenditore - Conferimento dell'azienda della società debitrice in un "trust" liquidatorio - Integrazione del contraddittorio nei confronti del "trust" - Necessità - Esclusione - Fondamento


Il "trust" non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al "trustee", che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, provvedendo successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, in quanto l'effetto proprio del "trust" non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito. (massima ufficiale)

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