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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11891 - pubb. 14/01/2015.

Revocatoria della locazione: l'aggiudicatario dell'immobile non subentra nel diritto controverso ex articolo 111 c.p.c.


Cassazione civile, sez. I, 22 Luglio 2014. Est. Didone.

Azione revocatoria fallimentare - Revocatoria di contratto di locazione stipulato anteriormente al fallimento - Vendita forzata dell'immobile locato - Intervento dell'aggiudicatario - Inammissibilità - Fondamento - Interesse del curatore alla prosecuzione del giudizio - Sussistenza - Ragioni


Il trasferimento dell'immobile oggetto di contratto di locazione stipulato in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, e per la cui revoca il curatore abbia agito nei confronti del conduttore, non determina una successione ex art. 111 cod. proc. civ. dell'aggiudicatario, atteso che con la vendita forzata dell'immobile si trasferisce la locazione (nei limiti di opponibilità previsti dall'art. 2923 cod. civ.), ma non anche il diritto di farne dichiarare l'inefficacia. Ne consegue l'inammissibilità dell'intervento dell'aggiudicatario nel giudizio promosso dal curatore ex art. 67 legge fall., dovendosi ritenere che l'interesse di quest'ultimo a proseguire il giudizio non venga meno poiché la pronuncia di inefficacia (i cui effetti retroagiscono al momento della proposizione della domanda giudiziale, rendendo inopponibile alla massa il contratto di locazione ed il canone pattuito) costituisce il presupposto perché la curatela possa pretendere il riconoscimento, a titolo di danni, del pagamento di una somma idonea a compensare il fallimento del mancato godimento del bene, senza alcuna necessaria correlazione con il canone pattuito. (massima ufficiale)

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