Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11894 - pubb. 14/01/2015

Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili in epoca successiva al decreto di ammissione e prima dell’omologazione del concordato preventivo

Tribunale Modena, 16 Dicembre 2014. Est. Laura Galli.


Concordato preventivo – Finanziamenti prededucibili – Finanza interinale erogata successivamente all’ammissione alla procedura – Autorizzazione ex art. 167, comma 2, l. fall. – Inammissibilità

Concordato preventivo – Finanziamenti prededucibili – Tipologie



L'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili in epoca successiva al decreto di ammissione e prima dell’omologazione del concordato preventivo può essere conseguita esclusivamente ai sensi dell'art. 182-quinquies, comma 1, l. fall., producendo l’apposita attestazione ivi richiesta, e non anche ai sensi dell’art. 167, comma 2, l. fall. a titolo di mutuo, in quanto quest’ultima norma deve ritenersi derogata dalla prima. (Pier Giorgio Cecchini) (riproduzione riservata)

I finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo possono essere contratti nelle seguenti forme: a) in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche con riserva (finanziamenti ponte): ai sensi dell’art. 182-quater commi 2 e 3, l. fall., dovendosi intendere tale norma riferita a qualunque atto introduttivo di una domanda di concordato e dovendo il prestito essere materialmente erogato prima della presentazione della domanda medesima; b) successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al concordato e prima dell’omologazione (finanziamenti interinali): ai sensi dell’art. 182-quinquies, comma 1, l. fall.; c) successivamente all’omologazione, in esecuzione di un concordato (finanziamenti in esecuzione): ai sensi dell’art. 182-quater, commi 1 e 3, l. fall.. (Pier Giorgio Cecchini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Pier Giorgio Cecchini


Il testo integrale

 


(.) Una società ammessa alla procedura di concordato preventivo chiedeva al giudice delegato di essere autorizzata ex art. 167, comma 2, l. fall., a contrarre un mutuo per effettuare il deposito delle somme necessarie per le spese della procedura ex art. 163 l. fall. Il giudice però dichiarava inammissibile l’istanza ritenendo che la disciplina sui finanziamenti interinali di cui all’art. 182-quinquies, comma 1, l. fall. abbia derogato a quella generale di cui all’art. 167 l. fall. e che dunque si renda necessario produrre l’attestazione speciale ivi prevista. Parte della dottrina nega l’esistenza di un rapporto di specialità tra le due norme, sicché per i finanziamenti interinali contratti successivamente alla presentazione della domanda di ammissione ma prima del decreto di ammissione occorrerebbe fare riferimento esclusivamente all’art. 182-quinquies, comma 1, l. fall., mentre l’art. 167 comma 2 continuerebbe a disciplinare i finanziamenti contratti successivamente al decreto di ammissione (e prima dell’omologazione), così rendendo superflua l’attestazione speciale.
(Così: Fabiani, Il concordato Preventivo, Zanichelli, 2014, pag. 471; Ferro, La legge fallimentare, CEDAM, 2014, pag. 2631; Censoni, Concordato preventivo e nuova finanza, in Il fallimento, 4/2014, p. 377 ss.; Pajardi, Codice del fallimento, Giuffrè, 2013, pag. 2087. Parte della stessa dottrina ritiene inoltre che i finanziamenti interinali contratti prima del decreto di ammissione (ma post-domanda) possano essere autorizzati, ricorrendone i requisiti, anche ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall. e non soltanto ex art. 182-quinquies, comma 1, l. fall. (Fabiani, pag. 359; Censoni, pag. 385). (Pier Giorgio Cecchini) (riproduzione riservata)


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