Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11922 - pubb. 30/10/2014

Il mutuo non è un contratto in corso di esecuzione nel concordato preventivo, nozione che coincide con quella dei rapporti pendenti nel fallimento

Tribunale Treviso, 29 Ottobre 2014. Pres., est. Fabbro.


Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Contratti pendenti nel fallimento - Coincidenza

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Contratto di mutuo bancario - Esclusione



La categoria dei contratti in corso di esecuzione di cui agli articoli 169 bis e 186 bis, comma 3, L.F. coincide con quella dei rapporti pendenti (cioè dei contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti) di cui all'articolo 72, comma 1, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel contratto di mutuo la banca esaurisce la propria prestazione erogando al mutuatario la somma pattuita al mutuatario, il quale, nell'ambito del rapporto, assume successivamente la veste di mero debitore. Pertanto, nel concordato preventivo, il mutuo non può essere considerato un rapporto in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 3, L.F., in quanto, diversamente argomentando, si violerebbe la par condicio creditorum ed il divieto di pagare crediti anteriori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Oliviero Bernardi


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

I contratti in corso di esecuzione

Contratto di mutuo

Contratti in corso di esecuzione (186 bis L.F.)


 


Testo Integrale