Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11952 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 2015. .


Espropriazione individuale - Interpretazione del titolo esecutivo - Sentenza passata in giudicato - Apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità



In tema di azione individuale, l'interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità sé esente da vizi logici e giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo ufficioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come "giudicato esterno" (in quanto decisione assunta fuori del processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa (Cass. 14 gennaio 2011, n. 760; Cass. 6 luglio 2010, n. 15852; Cass. 9 agosto 2007, n. 17482; Cass. 25 marzo 2003, n. 4382; Cass. 9 agosto 2007, n. 14727). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)