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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11958 - pubb. 26/01/2015.

Responsabilità dell’intermediario in caso di acquisto di BTP con simultanea vendita di opzioni put


Tribunale di Perugia, 22 Dicembre 2014. Est. Arianna De Martino.

Intermediazione finanziaria – Prodotto complesso denominato BTP Online o Index o Tel – Acquisto di BTP con simultanea vendita di opzioni put – Misura della diligenza richiesta all’intermediario – Obbligo di assolvere con particolare attenzione gli obblighi informativi in merito alle caratteristiche e alla rischiosità della componente derivativa – Sussiste – Onere probatorio a carico dell’intermediario – Sussiste

Intermediazione finanziaria – Contratto di vendita di strumento finanziario complesso denominato BTP Online o Index o Tel – Mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario – Conseguenze – Nullità del contratto – Esclusione – Responsabilità precontrattuale dell’intermediario – Sussiste

Intermediazione finanziaria – Comportamento illecito del promotore finanziario – Appropriazione del denaro contante ricevuto dal cliente con la prospettiva di investirlo in prodotto finanziario rivelatosi inesistente – Prova della consegna del denaro – Presenza di indizi gravi, precisi e concordanti – Sufficienza

Intermediazione finanziaria – Responsabilità dell’intermediario per fatto illecito del promotore finanziario ex art. 31 d.lgs. n. 58/1998 – Natura oggettiva – Nesso di occasionalità necessaria tra condotta del promotore e danno arrecato al terzo – Sufficienza – Tono confidenziale usato dal promotore in una missiva diretta al cliente danneggiato – Irrilevanza


In materia di intermediazione finanziaria, la misura della diligenza richiesta all’intermediario nell’adempimento degli obblighi informativi posti dagli artt. 21 d.lgs. n. 58/1998 e 28-29 reg. Consob n. 11522/98 deve essere modulata in base al caso concreto e, in particolare, alle caratteristiche soggettive del cliente e alla rischiosità dello strumento finanziario trattato.
L’operazione con cui il cliente sottoscrive titoli di Stato e contemporaneamente cede alla banca, dietro corrispettivo di un premio, la facoltà di acquistare un certo quantitativo di titoli ad un prezzo prefissato, è strumento finanziario complesso che presenta una componente derivativa, il cui funzionamento è di difficile comprensione per l’operatore inesperto e la cui stessa denominazione (BTP Online o Index o Tel) è ingannevole poiché ingloba la sigla dei titoli di Stato, facendo così intendere al soggetto non avvezzo che si tratti di titoli garantiti e sicuri quali appunto le obbligazioni dello Stato italiano. In presenza di tale componente derivativa e altamente rischiosa, la banca è tenuta ad assolvere gli obblighi informativi con particolari attenzione, cautela e pregnanza di contenuti, fornendo al cliente inesperto tutte le indicazioni utili ad attuare un investimento voluto e consapevole. Il relativo onere probatorio incombe sull’intermediario ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 58/1998. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)

In materia di intermediazione finanziaria, il mancato assolvimento da parte dell’intermediario del dovere di fornire all’operatore inesperto informazioni adeguate sulla natura rischiosa e speculativa del prodotto finanziario complesso denominato BTP Online o Index o Tel e di avvertirlo circa la sua inadeguatezza non determina la nullità del contratto con cui tale operazione si attui bensì la responsabilità da inadempimento precontrattuale dell’intermediario, col conseguente obbligo di risarcire il danno patito dal cliente, parametrato alle perdite che egli non avrebbe subito se non avesse concluso l’operazione di cui si tratta. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)

In materia di intermediazione finanziaria, allorché si imputi al promotore finanziario di essersi appropriato del denaro contante consegnatogli a più riprese dal cliente, approfittando del rapporto fiduciario col medesimo, con la prospettiva di impiegarlo nell’acquisto di strumento finanziario rivelatosi inesistente, la consegna delle dette somme può ritenersi provata in base ad una serie di circostanze gravi, precise e concordanti quali: 1) una missiva riferibile al promotore e diretta al deceptus contenente l’esplicito riferimento all’inesistente strumento finanziario e l’indicazione delle modalità con cui le consegne di contante sarebbero dovute avvenire; 2) una serie di documentati prelievi di denaro da parte del cliente presso gli sportelli di un istituto di credito; 3) una serie di ricevute di versamento redatte sui moduli intestati alla banca, sottoscritte dal promotore e rilasciate al cliente, recanti date e importi pressoché coincidenti con le date e gli importi dei prelievi effettuati; 4) falsi rendiconti verosimilmente predisposti dal promotore infedele che affermano esser stato sottoscritto l’inesistente strumento finanziario per un valore nominale pressoché coincidente con l’ammontare dei prelievi e delle ricevute predetti; 5) una delibera Consob che dispone la radiazione del medesimo promotore finanziario dal relativo albo per fatti precedenti e analoghi e quelli descritti in citazione; 6) il non essersi presentato il promotore finanziario a rendere l’interrogatorio formale deferitogli sui fatti addebitatigli. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)

In materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale del soggetto abilitato per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, prevista dall’art. 31 d.lgs. n. 58/98, configura una responsabilità oggettiva e indiretta che opera per il solo fatto che la condotta illecita del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze allo stesso affidate, con il solo limite del concorso doloso del cliente nella commissione del reato del promotore.
Il tono confidenziale usato dal promotore infedele in una missiva dal medesimo indirizzata al cliente danneggiato non può essere interpretato come prova dell’esistenza di un vero e proprio mandato, conferito dal cliente al promotore per la gestione globale e autonoma dei propri rapporti finanziari, tale da far venire meno la responsabilità solidale che l’art. 31 d.lgs. n. 58/98 pone in capo all’istituto bancario preponente per i danni procurati al terzo dal promotore finanziario preposto, poiché per legge l’attività di promotore finanziario è svolta nell’esclusivo interesse di una banca e, di conseguenza, il promotore, stante il legame contrattuale con l’istituto, non potrebbe assumere alcun incarico diretto dal cliente investitore. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alessio Pottini


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