Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12015 - pubb. 05/02/2015

Forma dell’impugnazione, ultrattività del rito e individuazione del mezzo di impugnazione in base al principio dell'apparenza

Cassazione civile, sez. III, 22 Gennaio 2015, n. 1148. Est. Barreca.


Forma dell’impugnazione – Ultrattività del rito – Principio dell’apparenza riferito esclusivamente alla qualificazione (giudiziale), anche implicita, dell’azione e del provvedimento



Ove la controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con rito ordinario in luogo di quello del lavoro, anche per la proposizione dell'appello e dell'eventuale appello incidentale vanno seguite le forme ordinarie; pertanto, l’appello va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Tanto avviene in ossequio al principio dell'ultrattività del rito che costituisce una specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal Giudice.
Secondo costante Giurisprudenza di Legittimità, in ragione del principio dell’ultrattività del rito, dovendosi proporre l'appello con citazione, nel caso in cui, invece, sia stato proposto con ricorso, la “sanatoria” è ammissibile solo se tale atto sia stato non soltanto depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio dell'art. 325 o dell'art. 327 cod. proc. civ. (tra le tante, cfr. Cassazione, sentenza n. 9530/10; Cassazione, sentenza n. 4498/09; Cassazione, sentenza n. 23412/08). Il principio in parola trova applicazione anche quando, essendo stato seguito erroneamente in primo grado il rito ordinario in controversia che ratione materiae avrebbe dovuto essere trattata col rito speciale.
Va nondimeno affermato il seguente principio: “nelle controversie regolate dal rito locatizio, il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo quello erroneamente adottato, implicitamente ritenendo che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme. Pertanto, qualora una causa in materia di locazione sia stata trattata con il rito ordinario, l'atto di appello va proposto con citazione, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., da notificare entro trenta giorni dalla notifica della sentenza; ove, invece, l'appello sia stato proposto erroneamente con ricorso, ai fini della tempestività del gravame occorre guardare non alla data di deposito dello stesso, bensì a quella della notifica del ricorso alla controparte in una col provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza”. (Marco Mariano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Mariano


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