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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12018 - pubb. 05/02/2015.

Contratti bancari: consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite a fronte di contestazioni sull’an della pretesa


Tribunale di Lecce, 30 Gennaio 2015. .

Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696-bis c.p.c. - Accertamento di nullità parziale di contratto bancario di mutuo - Ammissibilità della consulenza tecnica preventiva a fronte di contestazioni sull’an della pretesa - Sussiste

Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696-bis c.p.c. - Accertamento di nullità parziale di contratto bancario di mutuo - Ammissibilità della consulenza tecnica preventiva a fronte di manifestato disinteresse del resistente rispetto alla conciliazione - Sussiste


Il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. è applicabile in ipotesi di contenzioso vertente sull’accertamento ovvero sulla determinazione di crediti che traggono fonte dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito in contratti bancari di prestito personale e, in quanto finalizzato all’ammissione di una consulenza tecnica preventiva che può essere prodotta nel giudizio di merito che una delle parti instauri in caso di mancata definizione conciliativa della controversia, presuppone la positiva delibazione dal Giudice della sua utilizzabilità quale mezzo di prova nel successivo eventuale giudizio di merito a cognizione piena, sicché essa può essere disposta anche a fronte di contestazioni sull’an della pretesa, a condizione che la stessa sia comunque volta ad acquisire elementi tecnici di fatto risolutivi ai fini non solo della quantificazione ma altresì dell’accertamento del credito derivante dalla inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte. (Antonio Baldari) (riproduzione riservata)

Il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. è uno strumento non esclusivamente deputato alla risoluzione alternativa delle controversie rivenienti da contratti bancari di mutuo, residuando la funzione probatoria della consulenza tecnica preventiva, che può essere prodotta nel giudizio di merito eventualmente instaurato in caso di mancata definizione conciliativa della controversia. La funzione conciliativa della consulenza tecnica preventiva deve dunque costituire potenziale esito del procedimento, in funzione dell’attività peritale in concreto espletata, ma non deve necessariamente preesistere allo svolgimento di detta attività nella comune dichiarata intenzione delle parti, sì che la consulenza tecnica può essere ammessa anche a fronte di un manifestato disinteresse del resistente rispetto ad un eventuale utilizzo di essa a fini di conciliazione della controversia. (Antonio Baldari) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Baldari del Foro di Lecce


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