Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12031 - pubb. 01/07/2010

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Appello Milano, 29 Gennaio 2015. .


Collegamento negoziale - Autonomia delle parti - Intento delle parti di volere il collegamento tra i negozi - Necessità



Le parti, nell'ambito della autonomia negoziale loro riconosciuta dall'art. 1322 c.c., possono stipulare negozi tra loro distinti ma funzionalmente finalizzati alla realizzazione di un disegno unitario da loro condiviso, in modo tale da perseguire un risultato economico unitario e complesso attraverso il collegamento tra i vari negozi. Ai fini della configurabilità del collegamento negoziale non è, tuttavia, sufficiente un nesso occasionale tra negozi, ma è necessario che uno di essi trovi la propria causa nell'altro, risultando, così, tra loro coordinati per l'adempimento di una funzione unitaria. A tal fine, deve risultare l'intento specifico e particolare delle parti di volere il collegamento, in modo tale da far emergere tra i contratti una connessione teleologica, per cui, al di là della funzione dei vari negozi singolarmente considerati, deve potersi individuare una funzione della fattispecie negoziale complessa, per cui la vicenda di un negozio sia legata alle esistenza e alla sorte dell'altro, nel senso che la validità, efficacia e l'esecuzione di uno influisca sulla validità, sull'efficacia e sulla esecuzione dell'altro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)