Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12050 - pubb. 11/02/2015

Ai fini del riconoscimento della prededuzione al credito del professionista che ha assistito l'impresa nel concordato è irrilevante l'inerenza delle prestazioni alle necessità risanatorie dell'impresa

Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2015, n. 2264. Est. Magda Cristiano.


Concordato preventivo e fallimento consecutivo - Crediti del professionista per l'assistenza al debitore - Prededuzione - Inerenza delle prestazioni alle necessità risanatorie dell'impresa e all'esistenza di un vantaggio per i creditori - Irrilevanza



I crediti del professionista derivanti dall'attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore ammesso al concordato preventivo per la redazione e la presentazione della relativa domanda sono prededucibili nel fallimento consecutivo, ai sensi del novellato art. 111, comma 2, l.fall., il quale detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. 8533/013, 1513/014, 8958/014), fra i quali il credito del professionista rientra de plano (Cass. nn. 5098/014, 19013/014), senza che debba verificarsi il "risultato" delle prestazioni (certamente strumentali all'accesso alla procedura minore) da questi svolte, ovvero la loro concreta utilità per la massa.

La lettura dell'art. 111, comma 2, secondo cui, ai fini dell'ammissione in prededuzione, la nozione di funzionalità implicherebbe comunque la valutazione dell'inerenza delle prestazioni alle necessità risanatorie dell'impresa ed all'esistenza di un vantaggio per i creditori, finirebbe con lo svuotare la norma di significato, atteso che dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento si dovrebbe necessariamente presumere la mancanza di utilità per la massa di attività svolte in funzione dell'ammissione al concordato preventivo e ricondurrebbe la fattispecie entro i medesimi ambiti interpretativi ed applicativi cui, proprio per l'assenza di un'espressa previsione regolatrice, sottostava nel vigore della precedente disciplina. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Criteri di verifica del credito del professionista per l'accesso alla procedura di concordato preventivo


 


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