Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12062 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Torino, 20 Maggio 2014. .


Concordato preventivo - Fattibilità economica - Valutazione dei creditori - Limiti - Valutazione del tribunale



Se è vero che di massima le prognosi e valutazioni formulate dall’attestatore attengono alla fattibilità economica e che il giudizio di fattibilità economica spetta di massima ai soli creditori, tuttavia appaiono esistere prognosi e valutazioni che il tribunale legittimamente può sottoporre a verifica perché formulate: 1) assumendo dati di fatto falsi; 2) tacendo dati di fatto veri, rilevanti secondo un canone di normalità ai fini del giudizio prognostico; 3) discostandosi in modo manifestamente incoerente da una pur genuina rappresentazione del quadro delle circostanze fattuali. Sulla base di queste premesse, la linea di confine tra la manifesta irrealizzabilità, di fronte alla quale “non c’è da effettuare valutazioni o da assumere rischi di sorta” e il giudizio di fattibilità che “fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore rischio per gli interessati” passa dunque lungo lo spartiacque segnato dalla rappresentazione veritiera, non irrealistica del quadro delle circostanze fattuali e dalla non manifesta incoerenza e irragionevolezza delle conclusioni rispetto alle premesse di fatto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato