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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12103 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 30 Giugno 2014. .

Atti personalissimi - Amministrazione di Sostegno - Ammissibilità di poteri dell’amministratore - Sussiste - Azione di separazione, di divorzio, di annullamento del matrimonio - Ammissibilità - Sussiste


Alla luce di una interpretazione sistematica ed evolutiva, deve ammettersi la possibilità per l'amministratore di sostegno, qualora nominato (ed esclusi i casi di conflitto di interessi), di coadiuvare o affiancare la persona bisognosa nella espressione della propria volontà, preservandola da eventuali pressioni o ricatti esterni, anche relativamente al compimento di atti personalissimi, come ritenuto da una giurisprudenza di merito avanzata che lo ha autorizzato, previo intervento del giudice tutelare, a proporre ricorso per separazione personale o per cessazione degli effetti civili del matrimonio del beneficiario. Il prospettato dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 120 e 127 c.c., può essere, allora, superato aderendo ad una interpretazione evolutiva e di sistema che offra alla persona coniugata o in procinto di contrarre matrimonio gli strumenti per esercitare, direttamente o indirettamente, il diritto fondamentale di autodeterminarsi nella scelta consapevole di impugnare il matrimonio e, in via preventiva, di contrario in condizioni di piena libertà e senza condizionamenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)