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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12145 - pubb. 25/02/2015.

Provvedimenti cautelari in materia di contratti derivati, funzione di copertura e causa del contratto


Tribunale di Milano, 28 Novembre 2014. Est. Antonella Cozzi.

Procedimento ex art.700 c.p.c. – Contratti derivati – Funzione di copertura e causa del contratto – Fumus boni iuris – Insussistenza

Procedimento ex art.700 c.p.c. – Contratti derivati a c.d. copertura condizionata – Causa – Fumus boni iuris – Insussistenza

Procedimento ex art.700 c.p.c. – Contratti derivati – Alea del contratto ed equilibrio delle prestazioni negoziali – Fumus boni iuris – Insussistenza

Procedimento ex art.700 c.p.c. – Segnalazione in Centrale Rischi – Differenza tra sofferenza e sconfinamento – Periculum – Insussistenza


Lo schema negoziale astratto delle operazioni in derivati consiste in uno scambio di flussi finanziari convenuto dalle parti sulla scorta della variazione dei tassi di interesse; in ciò si palesa l’intrinseca aleatorietà dello strumento, caratterizzata dalla dipendenza del valore del contratto da fattori esterni e mai certi per alcuna delle parti. Ne consegue che, ferma la necessaria bilateralità dell’elemento aleatorio, è irrilevante il fatto che il rischio sia ugualmente ripartito tra i contraenti ovvero sopportato in misura maggiore da uno di essi, dipendendo pur sempre da fattori estranei alla signoria delle parti (la variazione, in questo caso, dell’Euribor trimestrale); sicché, quand’anche venissero fissate soglie il cui raggiungimento appare ex ante difficile da pronosticare, permane il requisito imprescindibile dell’aleatorietà.

Sotto il profilo della causa in concreto, anche laddove i contratti derivati facessero genericamente riferimento all’esposizione debitoria della ricorrente, senza specificare i singoli rapporti cui offrire “copertura”, non perciò tale funzione deve ritenersi preclusa, avendola le parti calibrata per relationem in modo da eliminare per la cliente il rischio di innalzamento dei tassi di interesse e quindi degli oneri finanziari da essa sopportati in relazione ad un ammontare debitorio predeterminato ed individuato con precisione. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)

Nei derivati a c.d. “copertura condizionata” – in cui il possibile guadagno del cliente si colloca all’interno di un determinato range quantificato nella differenza tra tasso fisso e tasso soglia – non viene meno la funzione di copertura del contratto, né l’alea bilaterale intrinseca allo stesso. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)

La perdita subita ex post da uno dei contraenti – evidentemente collegata alla mancata concretizzazione delle prospettive sull’andamento del mercato attese in sede di stipula del contratto – non determina il venir meno della funzione di copertura convenuta dalle parti in sede di stipula del contratto. Né tale circostanza può contribuire a fondare un preteso squilibrio tra le obbligazioni a carico delle parti, posto che le perdite patrimoniali eventualmente patite dal cliente rientrano nella normale alea di tale tipologia di negozi, nei quali la prestazione dipende da un evento futuro ed incerto quale l’oscillazione dei parametri di riferimento. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)

Nelle segnalazioni di mero sconfinamento - a differenza di quanto avviene con le segnalazioni a sofferenza - la banca non compie alcun apprezzamento discrezionale sull’affidabilità o meno del cliente, limitandosi a comunicare i propri crediti non problematici alla stregua dei criteri obbligatori definiti da Banca d’Italia. Peraltro, la circostanza per cui la cliente aveva già registrato sconfinamenti con altri operatori del sistema bancario, diversi dall’odierna convenuta, smentisce senz’altro l’imminenza di quella “allerta generalizzata negli enti finanziatori” e quindi di quel pregiudizio irreparabile paventato dall’attrice. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Nicola Scopsi


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