Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12165 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. VI, 24 Febbraio 2015. .


Imposta sulle successioni e donazioni - Applicazione alla costituzione di vincoli di destinazione - Presupposti



Il presupposto per l'applicazione dell'imposta di cui al 47º comma dell'articolo 2 del decreto legge 262 del 2006, convertito dalla legge 286 del 2006, la quale prende espressamente in considerazione anche la costituzione di vincoli di destinazione, è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti, laddove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impoverirsi. L'imposta in questione, non abbisogna, quindi, dell'arricchimento, risultando a tal fine sufficiente quella classica sulle successioni e donazioni, nelle quali il presupposto applicativo è appunto il trasferimento, quantunque condizionato o a termine, dell'utilità economica ad un beneficiario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)