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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12169 - pubb. 02/03/2015.

Licenziamento per giusta causa, insussistenza del fatto e presupposti per il regime della reintegrazione e indennitario


Tribunale di Foggia, 06 Ottobre 2014. Est. Chiara De Franco.

Licenziamento per giusta causa – Insussistenza del fatto – Presupposti per il regime della reintegrazione e per il regime indennitario – Differenze – Tipizzazione delle condotte nel contratto collettivo o nel codice disciplinare – Rilevanza

Licenziamento per giusta causa – Mancata prova dell’insussistenza del fatto contestato – Nozione di fatto contestato quale fatto giuridico e non materiale


In presenza o in assenza di codice disciplinare ovvero di specifica normativa collettiva, l’insussistenza del fatto contestato ha una duplice valenza: a) il fatto, secondo un criterio di indefettibile rilevanza disciplinare dell’addebito, non rientra tra quelli che astrattamente giustificherebbero il licenziamento; b) il fatto in concreto non è stato commesso dal lavoratore incolpato. In entrambi i casi opera la tutela reintegratoria di cui al quarto comma dell’art. 18. (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)

Il fatto contestato deve intendersi non come fatto materiale, ma come fatto giuridico, cioè non come mera condotta materiale, ma come condotta imputabile e colposa, dovendosi altresì considerare il disposto normativo di cui all’art. 2106 c.c. Essendo stato accertato che il fatto addebitato sussiste ed in concreto, per il contesto complessivo delle circostanze in cui si è verificato, può qualificarsi come giusta causa di licenziamento, in difetto anche di ragioni giustificatrici e considerato anche che la contestualizzazione della condotta stessa non giunge a sminuirne la gravità, il licenziamento deve essere valutato allo stato come legittimo. (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Daverio – Studio Legale Daverio & Florio


Il testo integrale



La sentenza in commento, nel pronunciarsi sul ricorso di un ex dipendente di banca, che ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli a fronte di reiterate operazioni poste in essere in violazione della normativa antiriciclaggio, approfondisce in maniera dettagliata due ordini di questioni, chiarendo (i) l’operatività delle tutele reintegratoria e indennitaria in caso di mancata prova della insussistenza del fatto posto alla base della sanzione espulsiva; (ii) cosa debba intendersi per fatto contestato.

Il Giudice chiarisce innanzitutto che il quarto comma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nel prevedere il regime della reintegrazione, collega tale ipotesi all’insussistenza del fatto contestato o, alternativamente, alla riconducibilità del fatto contestato tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi o dai codici disciplinari. Ove non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, opera soltanto la tutela indennitaria di cui al quinto comma dell’art. 18 e il rapporto di lavoro deve considerarsi risolto.

Quanto alla definizione del concetto di “insussistenza” di fatto contestato, viene specificato dalla sentenza in esame che detta insussistenza deve essere intesa nel senso di “riconducibilità del fatto contestato – verificatosi o no in concreto, non importa – ad una condotta che la contrattazione collettiva o il codice disciplinare prevedono come passibile di sanzioni conservative e non già di una sanzione espulsiva”; con la conseguenza che tale riconducibilità presuppone in ogni caso l’accertamento in concreto che la condotta non è stata affatto posta in essere dal lavoratore.

Ma il Giudice approfondisce il discorso facendo riferimento anche all’ipotesi in cui il contratto collettivo non tipicizzi le sanzioni irrogabili in conseguenza di condotte inadempienti del lavoratore, o ancora all’ipotesi in cui non sia presente un codice disciplinare.

Il giudicante conclude che, in sostanza, la prospettiva rimane sostanzialmente la stessa: “…in presenza o in assenza di codice disciplinare ovvero di specifica normativa collettiva, l’insussistenza del fatto contestato ha una duplice valenza: a) il fatto, secondo un criterio di indefettibile rilevanza disciplinare dell’addebito, non rientra tra quelli che astrattamente giustificherebbero il licenziamento; b) il fatto in concreto non è stato commesso dal lavoratore incolpato. In entrambi i casi opera la tutela reintegratoria di cui al quarto comma dell’art. 18”.

Il Giudice chiarisce che il fatto contestato deve intendersi quale fatto giuridico, richiamandosi a una pronuncia della Corte di Cassazione – la sentenza n. 15550 del 7 maggio 2013 – che pure si sofferma sul regime di tutele introdotte dalla Riforma Fornero (che ha modificato il testo dell’art. 18 della Legge n. 300/1970). Vale la pena di riportare qualche passaggio di codesta sentenza di legittimità.

A detta della Suprema Corte, infatti, “il nuovo sistema prevede distinti regimi di tutela a seconda che si accerti la natura discriminatoria del licenziamento, l'inesistenza della condotta addebitata, ovvero la sua riconducibilità tra quelle punibili solo con una sanzione conservativa (sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili).

In tali casi persiste il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro e ad ottenere un "pieno" risarcimento del danno (dalla risoluzione del rapporto alla reintegrazione), nei limiti dell'aliunde perceptum e dall'aliunde percipiendum, mai al di sotto di cinque né al di sopra di dodici mensilità.

In tutti gli altri casi di accertata illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo, il nuovo comma 5 dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori prevede solo una tutela risarcitoria (tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita).

[…]

Si tratta di un evidente "stravolgimento" del sistema di allegazioni e prove nel processo, che non è limitato ad una modifica della sanzione irrogabile (come nel caso, pur opinabile, delle modifiche introdotte dalla L. n. 182 del 2010, art. 32) ma si collega ad una molteplicità di ipotesi diverse di condotte giuridicamente rilevanti cui si connettono tutele tra loro profondamente differenti”.

Porre alla base del convincimento del Giudice il fatto contestato inteso in senso giuridico significa, in buona sostanza, focalizzare i profili soggettivi dell’azione/omissione – quali la consapevolezza, l’intenzionalità o il grado di dolo – che attengono alla considerazione della sussistenza del fatto: tali profili vengono tenuti distinti dagli elementi estrinseci e dalla intrinseca gravità della condotta.

Alla luce di tali considerazione, il Giudice, in sede di valutazione della giustificazione della condotta, pondera adeguatamente la colpa graduandola con riguardo alla sanzione: è così che, nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il fatto addebitato costituisse giusta causa di licenziamento, con conseguente esclusione sia della tutela reintegratoria che della tutela indennitaria. (Avv. Fabrizio Daverio - Studio Legale Daverio & Florio)