Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1218 - pubb. 10/05/2008

Esdebitazione, bancarotta e parziale pagamento di parte dei creditori

Tribunale Piacenza, 08 Maggio 2008. Est. Bersani.


Fallimento – Reato di bancarotta – Applicazione della pena su richiesta – Esdebitazione – Ammissibilità.

Fallimento – Esdebitazione – Condizione del pagamento di parte dei creditori – Pagamento parziale anche di un solo creditore – Ammissibilità.



Non osta alla ammissione del beneficio della esdebitazione l’applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di bancarotta, posto che tale forma di applicazione della pena costituisce una condanna sui generis che non può contenere dichiarazione di colpevolezza né indicazione di condanna e che in base all’art. 445 cod. proc. pen. l’estinzione del reato comporta l’estinzione di ogni effetto penale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di esdebitazione, deve condividersi la soluzione secondo cui l’espressione “neppure in parte” di cui all’art. 142 comma 2, legge fallim., attesa la non specifica indicazione legislativa, non può riferirsi solo alla parte del credito soddisfatto, ma anche al numero dei creditori soddisfatti che ricevono parte del loro credito, secondo l’ordine di legge, con la conseguenza che anche solo il pagamento parziale di un creditore (privilegiato o chirografario) potrà integrare la condizione per ottenere l’esdebitazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



 

omissis

DECRETO

nel procedimento instaurato da: ****Francesco avente ad oggetto la richiesta di esdebitazione ex art. 143 L.F. presentata con ricorso del 8.2.2008;

letto il parere favorevole del comitato dei creditori (a maggioranza);

 letta la comunicazione del curatore fallimentare del 15.1.2008, da cui si ricava che il fallito ha cooperato con gli organi della procedura e non ha aggravato il dissesto;

dato atto che il fallimento è stato chiuso in data 20.9.2006 e quindi prima dell’entrata in vigore della riforma attuata mediante il D. Lgs. n. 169/07;

rilevato che ai sensi dell’art. 19 del citato D. Lgs. si può procedere all’esdebitazione anche nei confronti dei falliti per il cui fallimento è già intervenuta la chiusura, entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. stesso;

ritenuto che nel caso di specie dovendosi esaminare nel merito la posizione del debitore con riferimento ad una istanza di applicazione di esdebitazione presentata dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, ma relativa ad un fallimento “aperto” prima dell’entrata in vigore della riforma attuata con il D. Lgs. n. 5/06 deve trovare applicazione la disciplina dell’ esdebitazione non potendo più trovare applicazione quella relativa alla “riabilitazione”;

che a tale conclusione si giunge anche analizzando i presupposti previsti per l’applicazione dell’istituto che sono sostanzialmente simili a quelli stabiliti per l’applicazione dell’istituto della riabilitazione, con l’unica eccezione del n. 4 dell’art. 142 l.fall., con cui si richiede che il fallito non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

che tale difformità – del tutto marginale - non appare idonea a rendere inapplicabile l’istituto dell’ esdebitazione a fallimenti aperti nella vigenza della previgente disciplina prevista dal R.D. 16 marzo 1942 n. 27, come peraltro prevede testualmente l’art. 19 del D. Lgs. n. 169/07;

dato atto che le altre condizioni previste dall’art. 142 D. Lgs. N. 5/06 ai nn. 5) e 6) (condotte distrattive, aggravamento del dissesto, condanne per bancarotta fraudolenta, ecc.) si adattano alle nuove come alle vecchie procedure;

 che nel caso di specie - alla luce delle indicazioni fornite dal curatore e dal comitato dei creditori e dalla documentazione prodotta sussistono i presupposti teorici per dichiarare l’esdebitazione di ****Francesco ;

che peraltro va osservato come nel caso di specie nei confronti dell’istante sia intervenuta applicazione di pena per il reato di bancarotta come si ricava dal certificato penale e dalla sentenza prodotta in atti (cfr. Trib. di Piacenza del 23 ottobre 2000);

rilevato che legislatore del 1988 - dopo aver specificamente indicato gli «effetti» che non conseguono alla sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p. (non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né l’applicazione di pene accessorie e/o di misure di sicurezza - eccezion fatta per la confisca obbligatoria -, non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi) - ha statuito che «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna».

Rilevato, peraltro che la giurisprudenza ha statuito che – con specifico riferimento all’istituto della riabilitazione – la sentenza di applicazione della pena su chiesta costituisce una condanna sui generis che non può contenere dichiarazione di colpevolezza né indicazione di condanna (cfr. Cass. pen. Sez. I, 5 febbraio 2004 n. 10028 CED CAss. RV 227122; idem Tribunale Trieste 15 dicembre 1998, in Dir. Pen. Proc, 1999, pag. 351);

Dato atto che il legislatore, ai sensi dell’art. 445 c.p.p. ha previsto che l’estinzione del reato porta con sé l’effetto che «si estingue ogni effetto penale»,

che sebbene tale dichiarazione di estinzione, ai fini della procedura di esdebitazione non può essere equiparata alla riabilitazione richiesta dall’art. 142 l.f. in presenza di una condanna per bancarotta fraudolenta, va altresì rilevato che non si è in presenza di una vera e propria condanna e che pertanto non ricorre l’ipotesi preclusiva di cui all’art. 142 n. 6 l.f. (con ciò mutando l’indirizzo sul punto specifico espresso in altra occasione);

dato atto che è stato depositato il provvedimento di estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. reso dal Tribunale di Piacenza in data 6 giugno 2007;

ritenuto che il pagamento dei creditori non deve avvenire necessariamente per tutte le categorie di creditori, in quanto la norma non distingue tra le varie categorie di creditori concorsuali e, poiché anche i creditori preferenziali per titolo anteriore al fallimento sono creditori concorsuali, è sufficiente che siano soddisfatti, almeno in parte, anche solo costoro, secondo l’ordine di legge.

A tale proposito va evidenziato come la legge di delega demandava al Legislatore di introdurre la disciplina dell’esdebitazione, “prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti” (art. 1, comma 6, lett. a, n. 13), quindi di tutti i debiti residui nei confronti di tutti i creditori non soddisfatti, siano essi parzialmente che totalmente.

Deve pertanto condividersi la soluzione secondo cui l’espressione “neppure in parte” di cui all’art. 142 comma 2, attesa la non specifica indicazione legislativa, non può riferirsi solo alla parte credito soddisfatto, ma anche al numero dei creditori soddisfatti che ricevono parte del loro credito, secondo l’ordine di legge, con la conseguenza che anche solo il pagamento parziale di un creditore (privilegiato o chirografario) potrà integrare la condizione per ottenere l’esdebitazione; è infatti evidente che si aderisse all’interpretazione secondo cui la locuzione “neppure in parte” sia riferita al numero dei creditori (e quindi che tutti i creditori debbano essere pagati parzialmente), in caso di presenza di creditori privilegiati e chirografari, si renderebbe necessario prevedere il pagamento integrale dei creditori privilegiati per prospettarsi il pagamento parziale dei chirografari; si tratta di una soluzione che poterebbe ad effetti diversi da quelli previsti dalla norma, (e quindi al pagamento integrale di una categoria e parziale dell’altra) con conseguente preferibilità – allo stato – dell’interpretazione che vede nella locuzione sopra indicata il significato di “parte dei crediti” concorsuali;

dato atto che comunque, a prescindere dalla soluzione di principio, sopra tratteggiata, nel caso di specie si è provveduto al pagamento parziale dei creditori privilegiati e chirografari, così come previsto dal secondo comma dell’art. 142 l.f. (cfr. piano di riparto finale del 27.1.2006);

P . Q . M .

Ammette ****Francesco al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali del fallimento ***** s.a.s. di ****Francesco e c. n. **** non soddisfatti e per l’effetto dichiara tali crediti inesigibili ex art. 143 l.f.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Piacenza, 1 luglio 2009


Testo Integrale