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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12180 - pubb. 02/03/2015.

Domanda di restituzione di somme date a mutuo e onere della prova


Tribunale di Reggio Emilia, 25 Febbraio 2015. Est. Morlini.

Mutuo - Domanda di restituzione - Onere probatorio - Prova dell’avvenuta consegna del denaro - Sufficienza - Esclusione - Riconoscimento da parte del convenuto del ricevimento della cosa per un diverso titolo - Eccezione in senso sostanziale - Esclusione - Inversione dell’onere della prova - Esclusione


L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell’art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l’obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l’onere della prova. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


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