Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1220 - pubb. 11/05/2008

Riabilitazione e interesse alla sentenza dichiarativa

Tribunale Milano, 05 Maggio 2008. Est. Vitiello.


Fallimento – Riabilitazione – Cessazione automatica degli effetti personali dalla chiusura del fallimento – Interesse del fallito ad una sentenza dichiarativa – Sussistenza – Casi.



La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 142 legge fallim., nella formulazione anteriore alla riforma (nella parte in cui statuiva che le incapacità personali derivate all’imprenditore dalla sua dichiarazione di fallimento cessassero con la concessione della riabilitazione anziché dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento) comporta che non si possa più radicare il (vecchio) procedimento di riabilitazione per ottenere, con sentenza costitutiva, la cessazione degli effetti personali derivati dalla chiusura del fallimento in quanto tale cessazione deriva automaticamente dalla definitività del decreto di chiusura della procedura. Ciò non comporta tuttavia il venir meno dell’interesse del fallito a conseguire una sentenza dichiarativa della cessazione di tali effetti che costituisca titolo per ottenere:
a) la cancellazione del suo nome dal registro previsto dal vecchio art. 50 legge fallim. e dal casellario;
b) l’iscrizione di tale sentenza nel registro delle imprese (vecchio art. 142 legge fallim.);
c) l’estinzione del reato di bancarotta semplice e, se vi è condanna, la cessazione dell’esecuzione e degli effetti dello stesso reato (art. 2412 legge fallim.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro



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