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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12202 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Torre Annunziata, 29 Gennaio 2015. .

Danno da cosa in custodia – Manutenzione di strada comunale – Affidamento in appalto a terzi – Esclusione della responsabilità del Comune – Condizioni – Totale trasferimento a terzi del potere di fatto sulla cosa – Insussistenza – Natura contratto di appalto – Responsabilità esclusiva appaltatore – Insussistenza – Conseguenze


La responsabilità del comune per i danni derivati a terzi dalla cattiva e/o omessa manutenzione della pubblica via non è esclusa dall'affidamento mediante appalto della relativa manutenzione, in quanto il predetto contratto possiede natura meramente strumentale al fine di consentire all'ente pubblico di adempiere al proprio dovere istituzionale, posto a suo carico dall'art. 14 del codice della strada, di provvedere alla manutenzione della strada medesima. A tanto consegue che la responsabilità dell'ente medesimo potrebbe escludersi solo ove all'appaltatore sia stato affidato il totale controllo sulla cosa medesima, poiché esclusivamente nella predetta ipotesi tale ultimo soggetto potrà ritenersi esclusivo responsabile, nei confronti dei terzi, per i danni provocati dall'esecuzione dei lavori pattuiti. Tale eventualità, tuttavia, è da escludersi ove l'appaltante sia un ente pubblico come un Comune, in quanto proprio ai sensi della richiamata norma del codice della strada, la natura pubblicistica del richiamato dovere gli preclude la possibilità di esonerarsi del tutto dal suo assolvimento, per cui l'ente, anche in presenza di appalto, rimane comunque obbligato a svolgere attività di sorveglianza e controllo sulla pubblica via, il cui inadempimento è fonte, in ogni caso, di responsabilità a suo carico ex art. 2051 c.c.. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)