ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12203 - pubb. 01/07/2010.

.


Tribunale di Torre Annunziata, 29 Gennaio 2015. .

Danno da cosa in custodia – Onere della prova – Ripartizione – Rapporto eziologico tra cosa ed evento – Condotta del danneggiato – Rilevanza – Rapporti con l'art. 2043 c.c. – Conseguenze


L'onere della prova che grava su colui che agisce ai sensi dell'art. 2051 c.c. pone a carico di questi la dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra il bene oggetto di custodia ed il fatto da cui assuma essergli derivato un danno, e tanto per escludere l'applicabilità, a suo carico, del principio di autoresponsabilità come emergente dal primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente rigetto della stessa in caso non riesca a fornire detta prova, anche sotto il diverso profilo dell'art. 2043 c.c., che pone a carico del danneggiato un onere probatorio ancora più esteso, richiedendogli di provare la non visibilità nonché l'imprevedibilità dell'insidia. Nel caso in cui, invece, il danneggiato abbia fornito tale prova, il custode dovrà, a sua volta, per evitare di soggiacere alla presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2051 c.c., fornire la prova positiva della derivazione eziologica dell'evento da una causa esterna ed non imputabile alla sua condotta, in possesso dei caratteri del fortuito, e quindi eccezionale ed imprevedibile. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)