Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12204 - pubb. 09/03/2015

Apertura di credito in conto corrente, affidamento bancario e commissioni di massimo scoperto

Tribunale Alessandria, 21 Febbraio 2015. Est. Parentini.


Apertura di credito in conto corrente – Affidamento bancario – Commissioni di massimo scoperto

Capitalizzazione trimestrale degli interessi – Termine di prescrizione decennale – Natura delle ripristinatoria delle rimesse in conto – Onere della prova a carico della banca

Illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi – Art. 7 Delibera CICR del 9 febbraio 2000 – Condizioni peggiorative rispetto alla normativa previgente – Specifica negoziazione dell’anatocismo

Nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi e di altri usi bancari illeciti – Azione di ripetizione dell’indebito oggettivo – Nullità della transazione ante causam – Effetto non novativo dell’accordo transattivo rispetto al titolo originario



Assume, per contro valore sintomatico inequivoco dell’esistenza di un’apertura di credito l’addebito, come nel caso di specie, di commissioni di massimo scoperto che costituisce, per principio consolidato e ammesso dagli istituti di credito, la remunerazione per la messa a disposizione di una somma di denaro, avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione di un affidamento.
Ne consegue che la mancanza di scrittura di affidamento di per sé non esclude, avuto riguardo alla concreta erogazione dell’affidamento da parte della banca, che il rapporto vada ricondotto ad un’apertura di credito in conto corrente. (Mirko Parentini) (riproduzione riservata)

I versamenti eseguiti su conto corrente affidato, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens.
Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere concretamente provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici. (Mirko Parentini) (riproduzione riservata)

La nuova disciplina dell’anatocismo delinea per il correntista un trattamento giuridico deteriore rispetto a quello previgente incardinato sul solo art. 1283 cod. civ. infatti mentre nel quadro normativo previgente era bandita qualsivoglia forma di anatocismo nel nuovo quadro normativo l’anatocismo è ammesso alla blanda condizione dell’osservanza dell’identico periodo di capitalizzazione degli interessi. Ne discende, che alla stregua dello stesso articolo 7 citato la banca – in relazione ai rapporti pregressi – per poter procedere alla capitalizzazione degli interessi passivi maturati a credito del correntista, necessita della “preventiva approvazione” del cliente non essendo all’uopo sufficiente una semplice comunicazione unilaterale.
Ne consegue la radicale illegittimità dell’anatocismo addebitato anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della delibera CICR fino alla chiusura del conto con la conseguenza che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca vanno esclusi per tutta la durata del rapporto. (Mirko Parentini) (riproduzione riservata)

E’ nulla la transazione su un contratto illecito; per contro la transazione su titoli nulli per altre cause (diversa dalla illiceità) è annullabile su domanda della sola parte che ignorava al momento della stipulazione della transazione la causa di nullità del titolo.
Pertanto non risultando dalla transazione alcun elemento dal quale possa dedursi che il caput controversum fosse proprio la nullità della clausola lamentata dall’attore e che, dunque, con l’accordo transattivo perfezionatosi le parti avessero voluto emendare tale vizio innovando radicalmente il rapporto sulla base di un fondamento causale diverso, occorre legittimamente concludere che la stessa non avesse contenuto novativo. (Mirko Parentini) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Katia Ventura, Avvocato in Como
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