Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12208 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Alessandria, 21 Febbraio 2015. .


Nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi e di altri usi bancari illeciti – Azione di ripetizione dell’indebito oggettivo – Nullità della transazione ante causam – Effetto non novativo dell’accordo transattivo rispetto al titolo originario



E’ nulla la transazione su un contratto illecito; per contro la transazione su titoli nulli per altre cause (diversa dalla illiceità) è annullabile su domanda della sola parte che ignorava al momento della stipulazione della transazione la causa di nullità del titolo.
Pertanto non risultando dalla transazione alcun elemento dal quale possa dedursi che il caput controversum fosse proprio la nullità della clausola lamentata dall’attore e che, dunque, con l’accordo transattivo perfezionatosi le parti avessero voluto emendare tale vizio innovando radicalmente il rapporto sulla base di un fondamento causale diverso, occorre legittimamente concludere che la stessa non avesse contenuto novativo. (Mirko Parentini) (riproduzione riservata)