Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12216 - pubb. 09/03/2015

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, caratteristiche del procedimento e presupposti

Tribunale Pavia, 25 Febbraio 2015. Est. Balba.


Esecuzione forzata - Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Caratteristiche del procedimento - Autorizzazione - Presupposti - Notifica del titolo esecutivo e del precetto



In tema di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, con riferimento alle norme di cui agli articoli 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c., è possibile osservare che: (i) il procedimento, in linea generale, è ricostruito come autorizzazione del presidente del tribunale, o del giudice delegato, al creditore, di operare la ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento a mezzo dell’ufficiale giudiziario; (ii) la norma non richiede un previo tentativo di pignoramento (anzi la procedura di ricerca dei beni è preliminare ad esso); (iii) la norma, ove parla di "creditore procedente", non si riferisce al creditore che ha già proceduto ma a colui che intende procedere ad esecuzione, per cui è sufficiente la verifica della sussistenza di un titolo esecutivo; (iv) con l’emanazione dei regolamenti attuativi, la richiesta andrà effettuata all’ufficiale giudiziario, posto che solo a causa dell'impossibilità di questi di accedere alle banche dati, dovrà essere richiesta l’autorizzazione al presidente del tribunale, richiedendosi, a tal fine, la previa notifica del titolo e del precetto al debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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