Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12227 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 06 Marzo 2015. .


Separazione patrimoniale - Obbligo della cd. doppia separazione patrimoniale - Violazione - Mancanza di effettiva separazione - Diritto di credito dell'investitore ex articolo 1782 c.c. - Fattispecie in tema di richiesta della cassa di previdenza degli agenti verso la compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa



Con riguardo alla domanda di rivendica, proposta dalla cassa di previdenza degli agenti verso la compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa per la restituzione delle somme dei conti individuali riferibili agli agenti, costituenti il patrimonio della cassa e già depositate presso la compagnia, trova applicazione il principio di carattere generale, ricavabile dalla disciplina speciale delle società fiduciarie e di investimento finanziario, per cui il diritto del depositante a rivendicare le cose fungibili depositate sussiste solo in quanto sia stato rispettato l'obbligo della cd. doppia separazione patrimoniale (separazione del patrimonio della società da quello gestito per conto e nell'interesse dei clienti, nonché, all'interno di quest'ultimo, reciproca separazione dei beni e dei valori riferibili individualmente a ciascun cliente: principio già imposto dall'art. 8, 2° comma, 1. 2 gennaio 1991, n. 1, sancito dall'art. 19 d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e confermato dall'art. 22 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); con la conseguenza che, in mancanza di effettiva separazione, l'investitore è titolare ex art. 1782 c.c. di un diritto di credito nei confronti del depositario, concorrente con i crediti vantati dai terzi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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