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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12228 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 06 Marzo 2015. .

Liquidazione coatta amministrativa - Applicazione dell'articolo 2751 bis, n. 3, c.c. - Applicazione nei rapporti tra gente e preponente - Privilegio della cassa di previdenza degli agenti verso l'impresa assicurativa - Esclusione


L'art. 2751 bis, n. 3, c.c. si applica solo nei rapporti tra l'agente ed il preponente, non spettando quindi la prelazione alla cassa di previdenza degli agenti, creditrice in proprio verso l'impresa d'assicurazione per i contributi lasciati in deposito, atteso che non ricorre la fattispecie dell'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 c.c., né di forme sostitutive previste dalla contrattazione collettiva, che presuppongono la cessazione del contratto di agenzia tra preponente ed agente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)