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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12257 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 12 Febbraio 2008. .

Privilegi - Generale sui mobili - Contributi dovuti alla cassa di previdenza degli agenti da una compagnia assicuratrice - Somme depositate dalla cassa presso l'impresa assicuratrice - Liquidazione coatta amministrativa del depositario - Privilegio ex art. 2751 bis n. 3 cod. civ. - Sussistenza in capo alla cassa - Spettanza - Esclusione - Fondamento


In tema di privilegio generale sui mobili per le provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, l'art. 2751 -bis n. 3 cod. civ. trova applicazione solo nei rapporti tra l'agente ed il preponente; ne consegue che la predetta causa di prelazione non spetta alla cassa di previdenza degli agenti creditrice in proprio verso la impresa di assicurazione, nella specie messa in liquidazione coatta amministrativa, per i contributi, lasciati in deposito presso la seconda ma dovuti da questa alla prima, non realizzando tale credito le fattispecie dell'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 cod. civ, nè le forme sostitutive previste dalla contrattazione collettiva, che presuppongono la cessazione del contratto di agenzia tra preponente ed agente. (massima ufficiale)