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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12316 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Catania, 18 Dicembre 2014. .

Obbligo del genitore non convivente con i figli di comunicare all’altro il luogo di sua dimora – Omissione – Conseguenze – Responsabilità risarcitoria – Obbligo di partecipare alle spese straordinarie anche senza preventivo accordo


Il genitore non convivente con i figli è tenuto a fornire il suo indirizzo di residenza ed a rendersi facilmente reperibile, diversamente potrà essere condannato ai sensi del comma II dell’art. 337 sexies c.c. Inoltre, fornire i recapiti effettivi è la condizione essenziale per potere esercitare il diritto-dovere di concordare con l’altro genitore le decisioni di maggiore interesse per i figli (che possono comportare anche delle spese straordinarie), sicchè ove l’interessato non vi provveda non potrà opporre, quando compulsato per il rimborso delle spese straordinarie, il difetto di preventivo accordo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)