Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1233 - pubb. 26/05/2008

Risoluzione del contratto di mutuo e interessi sulle rate non scadute

Cassazione Sez. Un. Civili, 19 Maggio 2008, n. 12639. Est. Rordorf.


Contratto di mutuo – Inadempimento del mutuatario – Esercizio della facoltà di risoluzione del contratto – Calcolo del credito spettante alla banca – Capitale residuo – Esclusione degli interessi sulle semestralità a scadere – Calcolo degli ulteriori interessi di mora.



In caso di inadempimento del mutuatario, qualora l’Istituto di credito eserciti la facoltà di risolvere il contratto di mutuo, il mutuatario dovrà provvedere all’immediata restituzione dell’intera somma ricevuta, essendo venuto meno il meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto. Ne consegue che alla banca compete il diritto di ricevere, oltre all’importo integrale delle semestralità già scadute, la sola quota di capitale residuo e non anche gli interessi conglobati nelle semestralità a scadere. Sul credito così determinato si dovranno poi calcolare gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello già previsto dal contratto, se superiore al tasso legale, in ossequio al disposto dell’art. 1224, primo comma, cod. civ..


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