Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12330 - pubb. 30/03/2015

Privilegio artigiano: la Cassazione conferma l'interpretazione consolidata ma con riferimento ad una fattispecie anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 5 del 2012

Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Marzo 2015, n. 5685. Est. Ragonesi.


Impresa artigiana - Privilegio - Rilevanza della legislazione speciale - Esclusione

Privilegio artigiano - Volume d'affari - Rilevanza - Limiti - Verifica della prevalenza del lavoro del titolare e del capitale investito

Privilegi - Applicazione delle modifiche legislative - Rilevanza del momento in cui sorge il credito



In tema di impresa artigiana, il coordinamento tra disciplina codicistica e quella contenuta nella legge speciale (legge n. 443 del 1985) deve essere realizzato ritenendo che i criteri richiesti dall'articolo 2083 c.c., ed in genere dal codice civile, valgano per la identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti tra privati, mentre quelli posti dalla legge speciale siano, invece, necessari per fruire delle provvidenze previste dalla legislazione di sostegno, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi dell'articolo 5 della citata legge, pur avendo natura costitutiva, nei limiti sopra indicati, non spiega di per sé alcun effetto, neppure quale presunzione "juris tantum" della natura artigiana dell'impresa, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2751 bis, n. 5 c.c., dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione dai criteri fissati in via generale dall'articolo 2083 c.c..
(n.b.: alla fattispecie sottoposta all'esame della corte non è applicabile, ratione temporis, la modifica all'articolo 2751 bis n. 5 c.c. operata dall'articolo 36 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, entrato in vigore il 10 febbraio 2012). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ai fini dell'individuazione dei requisiti per il riconoscimento del privilegio artigiano, il criterio del volume d'affari non è di per sé sufficiente, dovendosi fare riferimento alla prevalenza del lavoro del titolare dell'impresa e della sua famiglia rispetto al capitale ed all'altrui lavoro nonché verificare se il capitale investito, in termini di strutture e macchinari e di materie prime, consente di escludere la prevalenza del lavoro umano del solo titolare dell'impresa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le norme del diritto civile che attengono alla qualità, privilegiata o meno, di alcuni crediti trovano applicazione con riferimento al momento in cui il credito è sorto e non a quello in cui il credito viene fatto valere. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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