Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12341 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Teramo, 21 Gennaio 2015. .


Concordato preventivo - Trasferimento della sede nell'anno anteriore - Presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella di provenienza



È applicabile anche alla procedura di concordato preventivo il principio per cui, in ipotesi di trasferimento della sede legale, l'individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento soggiace il diverso principio per cui la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale opera con riguardo alle sede legale precedente (cioè di provenienza) e non a quella successiva di destinazione, tutte le volte in cui il mutamento della sede legale è stato deciso nell'anno anteriore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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