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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12342 - pubb. 01/04/2015.

Modifica delle condizioni di divorzio e decorso del tempo


Appello di Catania, 20 Novembre 2014. Est. Rita Russo.

Condizioni di divorzio – Modifica – Nuova valutazione – Esclusione – verifica delle sopravvenienze – Necessità – Sussiste – Decorso del tempo – Diminuzione del reddito – Sufficienza – Esclusione


E’ principio consolidato che nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti e dell'entità dell'assegno, ma deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto (Cass. 14143/2014, Cass.10133/2007). Le statuizioni del giudizio di divorzio, a maggior ragione se concordate, e le valutazioni che dette statuizioni esplicitamente o implicitamente  presuppongono, non diventano prive di valore solo per il decorso del tempo.
Si deve tenere conto, inoltre, che la diminuzione del reddito non è in sufficiente, di per sé, a determinare la revisione dell’assegno se ciò non comporta una effettiva alterazione della condizione economica complessiva del soggetto obbligato (Cass. 20507/2011). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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