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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12354 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. II, 19 Marzo 2015. .

Prescrizioni del piano regolatore – Qualificabilità in termini di oneri non apparenti gravanti sull’immobile ai fini dell’art. 1489 c.c. – Esclusione


Le prescrizioni del piano regolatore generale, una volta approvate e pubblicate nelle forme previste, hanno valore di prescrizioni di ordine generale di contenuto normativo, come tali assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari. I vincoli da essi imposti, pertanto, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull’immobile secondo la previsione dell’art. 1489 c.c. e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore che non li abbia dichiarati nel contratto (Cass. 19-1-2001 n. 793; Cass. 16-9-2004 n. 18653; Cass. 2-3-2007 n. 4971). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)