Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12378 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 07 Maggio 1993. .


Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità - Azione di responsabilità - Sindaci - Responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi - Presupposti - Sindaci - Vigilanza sul contenuto della gestione - Omissione - Responsabilità solidale con gli amministratori - Configurabilità



Ai fini della responsabilità solidale dei sindaci di una società per azioni con gli amministratori, ex art. 2407, secondo comma, cod. civ., per i fatti e le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità con gli obblighi della loro carica, l'obbligo di vigilanza dei sindaci non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, atteso che la previsione della prima parte del primo comma dell'art. 2403 cod. civ. va combinata con quelle del terzo e quarto comma del medesimo articolo, che conferiscono al collegio sindacale il potere - che è anche un dovere, da esercitare in relazione alle specifiche situazioni - di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti.