Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12382 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2010. .


Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Verso la società - Responsabilità solidale - Deleghe gestorie - Esonero da responsabilità degli amministratori non esecutivi - Limiti - Fattispecie



Nel regime anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il disposto dell'allora vigente art. 2392, 2° comma, cod. civ. poneva anche a carico degli amministratori privi di delega il dovere di vigilare sul generale andamento della società, dovere che permaneva anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non avessero potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza per il comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio. (Nel caso di specie, la C.S. ha ritenuto che l'esercizio senza autorizzazione dell'attività assicurativa nel ramo "auto rischi diversi" fosse idonea a palesare una così macroscopica esorbitanza dell'attività sociale dall'ambito consentito, che non avrebbe potuto sfuggire alla vigilanza diligente degli amministratori privi di delega).