Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12397 - pubb. 16/04/2015

Liquidazione coatta amministrativa e pagamento di acconti parziali

Cassazione civile, sez. I, 10 Marzo 2015, n. 4741. Est. Scaldaferri.


Liquidazione coatta amministrativa - Ripartizione dell'attivo - Corresponsione di acconti parziali - Violazione della par condicio creditorum - Esclusione



La corresponsione ad uno o più creditori concorsuali, prima della formazione dello stato passivo, di un acconto parziale non viola la regola fondamentale della par condicio fra i creditori, il cui rispetto va piuttosto verificato in sede di distribuzione finale dell'attivo, ove va accertato se questo sia idoneo a soddisfare tutti i creditori. In tal senso va, infatti, inteso il carattere della provvisorietà che, a differenza dei riparti parziali (articolo 212, comma 4, L.F.), connota gli acconti parziali ai quali fa riferimento il secondo comma dell'articolo 212 L.F. Questa norma, d'altra parte, nel consentire la corresponsione, anche solo ad alcune categorie di creditori, di acconti prima che sia formato lo stato passivo prevede implicitamente una deroga all'applicazione delle regole dettate dall'art. 111 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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