Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12423 - pubb. 20/04/2015

Domanda tardiva di credito e pendenza di giudizio d'appello: va chiesta l'ammissione al passivo con riserva ex articolo 96 L.F.

Cassazione civile, sez. VI, 13 Aprile 2015, n. 7426. Est. Magda Cristiano.


Fallimento - Accertamento del passivo - Domanda tardiva - Pendenza in appello di giudizio promosso dal creditore - Sospensione del termine previsto dall'art. 101 L.F. - Esclusione - Ammissione con riserva



La domanda di ammissione al passivo deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 101, ultimo comma, della legge fallimentare anche nel caso in cui sia pendente in grado d'appello il giudizio anteriormente promosso dal preteso creditore nei confronti del debitore ancora in bonis. La pendenza di tale giudizio, infatti, non incide su detto termine e non ne determina l'automatica sospensione sino all'esito del gravame e ciò anche quando il processo di secondo grado si svolga in contraddittorio con il curatore. In tale ipotesi, trova applicazione l'articolo 96, comma 2 n. 3 LF, il quale stabilisce che sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza di primo grado non passata in giudicato ma pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, con la precisazione che la norma va interpretata estensivamente e riferita anche al caso in cui la pretesa creditoria sia stata respinta dal primo giudice. Ne consegue che il creditore che intenda far valere nel fallimento il credito di cui si controverte in appello, al fine di non incorre nella decadenza comminata dall'art. 101 ultimo comma LF, è tenuto a chiedere l'ammissione con riserva non oltre il termine di un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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