Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1245 - pubb. 02/06/2008

Proposte concorrenti di concordato e termine di presentazione

Tribunale Mantova, 23 Maggio 2008, n. . Pres., Est. Bernardi.


Concordato fallimentare – Presenza di proposte concorrenti – Presentazione di proposta migliorativa dopo che il tribunale si è riservato di provvedere in ordine alle precedenti proposte – Inammissibilità.



Non può darsi corso alla proposta migliorativa di concordato fallimentare depositata in un momento successivo a quello in cui il collegio, già investito del giudizio ex art. 129 l.f., si è riservato di provvedere sull’omologazione di precedenti proposte di concordato in gara fra loro benché il deposito della stessa sia avvenuto in un momento anteriore a quello della pubblicazione della decisione su di esse. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



 

omissis

letto il reclamo proposto ex art. 26 l.f. dalla società Mael s.p.a. avverso il provvedimento del giudice delegato del fallimento Realvit Italia s.p.a. in liquidazione emesso in data 14-4-2008 con il quale è stata dichiarata inammissibile la memoria contenente una proposta migliorativa da essa depositata nell’ambito del procedimento di concordato fallimentare;

osservato che tale decisione è stata adottata dal giudice delegato sulla base dell’assunto secondo cui la memoria migliorativa “è stata depositata dopo la conclusione delle operazioni di voto relative alle due proposte in precedenza formulate e comunque durante il giudizio di omologazione delle due proposte, e dunque deve ritenersi inammissibile sia se interpretata come modificazione della proposta originaria sia se interpretata come nuova proposta, non essendosi-allo stato-completato l’iter di valutazione delle precedenti proposte sottoposte al voto dei creditori ed al successivo giudizio del collegio”;

osservato che la reclamante censura siffatto provvedimento deducendo che il procedimento omologatorio non si è ancora concluso, che la normativa non prevede un termine finale entro il quale inderogabilmente far pervenire offerte migliorative e che occorre in ogni caso garantire il miglior risultato possibile per il ceto creditorio il che si verificherebbe prendendo in esame la nuova proposta in questione che, oltre tutto, si farebbe carico di emendare quei profili posti a fondamento della decisione del tribunale di non omologare quella da essa stessa in precedenza presentata;

rilevato che la società Gem 21 s.r.l. costituendosi nel presente procedimento ha chiesto la reiezione del reclamo facendo proprie le ragioni addotte dal g.d. e rilevando che ogni censura in ordine alla decisione assunta con il decreto di omologazione deve essere svolta nell’ambito del procedimento, peraltro già incardinato secondo la concorde ammissione delle parti, ai sensi dell’art. 131 l.f.;

rilevato che il curatore, dott. Luca Carra ed il liquidatore della Realvit Italia s.p.a. si sono rimessi alla decisione del tribunale;

rilevato che le società Mael s.p.a. e Gem 21 s.r.l. hanno formulato nel corso del 2007, in relazione al fallimento Realvit Italia s.p.a. in liquidazione (dichiarato con sentenza in data 11-7-2002), proposte di concordato fallimentare, regolato pertanto dalle disposizioni di cui agli artt. 124 e segg. l.f. come  novellate dal d. lgs. 9-1-2006 n. 5 in virtù di quanto stabilito dall’art. 150 di tale decreto e che, dopo l’invito rivolto dal g.d. alle due società di istanti di formulare le proprie proposte definitive, entrambe sono state contemporaneamente sottoposte al voto dei creditori ai sensi dell’art. 125 III co. l.f.;

rilevato altresì che, apertosi il giudizio di omologazione ex art. 129 V co. l.f. essendo state presentate sia la richiesta di omologazione (da Mael s.p.a.) sia opposizioni (da parte di alcuni creditori nonché dalle due società proponenti), il tribunale, con decreto depositato il 10-4-2008 a seguito dell’udienza collegiale svoltasi in data 1-4-2008, ha omologato la proposta formulata da Gem 21 s.r.l.;

osservato che la proposta “migliorativa” formulata da Mael s.p.a. è stata presentata il 2-4-2008 e cioè il giorno successivo all’udienza collegiale (durante il cui svolgimento  ne era stato preannunciato il deposito) all’esito della quale il tribunale, investito del giudizio ex art. 129 V co. l.f., si è riservato di decidere;

ritenuto che l’omologazione è configurata come un giudizio volto a verificare la regolarità della procedura, l’esito della votazione e la fondatezza di eventuali opposizioni sicché non possono delibarsi nuove domande dedotte da una delle parti in lite oltretutto in un momento successivo a quello in cui il giudice si è riservato di decidere anche se anteriore al deposito della decisione atteso che, nell’intervallo fra la deliberazione e la pubblicazione del provvedimento, debbono prendersi in considerazione, peraltro a determinate condizioni, unicamente le modifiche normative che siano medio tempore intervenute (cfr. Cass. 9-5-2000 n. 5855; Cass. 8-6-1998 n. 538; Cass. 20-3-1998 n. 258, Cass. 5-7-1996 n. 6161) ovvero le pronunce di illegittimità costituzionale (v. Cass. 18-8-2004 n. 16081; Cass. 14-6-1999 n. 5884);

ritenuto che tale regola non può trovare deroga nella considerazione secondo cui il tribunale deve perseguire il risultato più vantaggioso per i creditori nel senso che siffatta finalità deve pur sempre coniugarsi con il principio secondo cui il procedimento di omologazione tende alla formazione di una situazione definitiva con effetti vincolanti anche nei confronti dei soggetti ad esso rimasti estranei (v. artt. 130 e 135 l.f.) sicché non è ammissibile dare ingresso ad un nuovo subprocedimento che, per un verso, possa mettere in discussione gli esiti di quello già incardinato in cui si è compiutamente svolto l’iter procedimentale (e nell’ambito del quale era stato consentito alle parti di modificare le proprie proposte) e, per un altro, che tenda ad eludere il sistema delle impugnazioni previsto dalla legge;

rilevato inoltre che il giudizio di omologazione (ove ogni eventuale vizio verificatosi nella fase di primo grado potrà essere fatto valere) è tuttora aperto essendo stato proposto reclamo ex art. 131 l.f. sicché dare ingresso alla proposta migliorativa comporterebbe l’effetto abnorme di consentire la contemporanea pendenza di due procedimenti di concordato fallimentare;

considerato pertanto che il reclamo deve essere rigettato e che la novità delle questioni sollevate giustifica l’integrale compensazione delle spese fra le parti;

P.T.M.

respinge il reclamo e compensa fra le parti le spese della presente fase.

Si comunichi.

Così deciso in Mantova, li 23-5-2008.


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