Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12456 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 31 Gennaio 2015. .


Responsabilità del medico ospedaliero – Natura giuridica – Alla luce delle modifiche apportate dalla Legge Balduzzi – Natura extracontrattuale – Sussiste



Dopo l’entrata in vigore della cd legge Balduzzi (vd, in particolare, Trib. Milano sent. n. 9693 del 23 luglio 2014, in Foro It. 2014, 11, I, 3294), se il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c. che l’attore ha l’onere di provare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)