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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12457 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Milano, 31 Gennaio 2015. .

Responsabilità del medico ospedaliero – Natura giuridica – Alla luce delle modifiche apportate dalla Legge Balduzzi – Natura extracontrattuale – Sussiste – Conseguenze – Azione di regresso della struttura sanitaria


In materia di responsabilità civile, la parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno può chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questi, per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. Nel caso in cui la struttura sanitaria adita dal paziente danneggiato, chiami in causa a titolo di regresso il medico (libero professionista) che in concreto ha svolto la prestazione medica, la pretesa della medesima è disciplinata dall’art. 2055 commi 2 e 3 c.c., senza che il professionista possa invocare nel caso concreto limitazioni al diritto di rivalsa della struttura sanitaria basate sul contratto collettivo di categoria o sul contratto di collaborazione professionale concluso dalle parti. L’azione della struttura convenuta non si fonda infatti sul rapporto negoziale intercorso con il professionista, bensì sul diritto riconosciuto dall’ordinamento a ciascun corresponsabile di un evento dannoso di agire in regresso nei confronti degli altri per la ripartizione interna, sulla base della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate (art. 2055 comma 2 c.c.). Ora, poiché sulla base dell’indicazione contenuta nell’art. 3 comma 1 della Legge Balduzzi la responsabilità risarcitoria del medico – che non ha concluso nessun contratto con il paziente - per la condotta lesiva tenuta ai danni del paziente col quale è venuto in contatto presso la struttura sanitaria è ravvisabile solo qualora il comportamento del professionista integri un fatto illecito ex art. 2043 c.c., il soggetto che agisce in regresso ex art. 2055 c.c. è tenuto a provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al medico, sul quale pretende di riversare in tutto o in parte le conseguenze risarcitorie. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)