ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12460 - pubb. 01/07/2010.

.


Tribunale di Modena, 14 Aprile 2015. .

Conto corrente bancario - Procedimento di ingiunzione - Giudizio di opposizione - Produzione di perizia econometrica - Gravi motivi ex art. 649 c.p.c. che giustificano la sospensione della provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione concessa ex art. 642 c.p.c..


Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, costituiscono gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c. le specifiche contestazioni attinenti alla violazione della normativa in materia di usura ed anatocismo, con illegittima capitalizzazione degli interessi ed indeterminatezza degli stessi (L. n. 108 del 1996, nonché degli artt. 1283 e 1284 c.c), qualora supportate da conteggi contenuti in una perizia econometrica di parte. (Domenico Beraldi) (riproduzione riservata)