ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12464 - pubb. 22/04/2015.

Appello delle sentenze del giudice di pace: disciplina applicabile ed introduzione mediante ricorso anziché con citazione


Tribunale di Torino, 02 Ottobre 2013. Est. Di Capua.

Sentenze del giudice di pace - Appello - Normativa applicabile - Disciplina ordinaria in grado di appello

Appello - Sentenza del giudice di pace - Proposizione mediante ricorso anziché con citazione - Idoneità al raggiungimento dello scopo

Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio - Assenza del destinatario - Persone possibili consegnatarie della copia dell'atto da notificare - Ordine di successione - Tassatività - Notificazione a mani del portiere - Omessa attestazione nella relata del mancato rinvenimento delle altre persone indicate nel secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. - Nullità della notificazione - Configurabilità - Fattispecie


Ai giudizi in grado di appello avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace ai sensi ai sensi degli artt. 2, 6, 7 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 non trova applicazione la medesima predetta speciale disciplina, dettata con esclusivo riguardo al giudizio di opposizione di primo grado, bensì le norme ordinarie in grado di appello e, in particolare:
- l’art. 341 c.p.c., il quale prevede che l’appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale;
- l’art. 342 c.p.c., ai sensi del quale “L’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni prescritte dall’articolo 163. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163 bis.”;
- il combinato disposto degli artt. 50-bis e 350, comma 1, c.p.c., per cui l’appello davanti al tribunale è trattato e deciso dal giudice monocratico;
- l’art. 352 c.p.c., che contempla la decisione all’esito dello scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Qualora l’appello avverso una sentenza del giudice di pace venga introdotta con “ricorso” anziché con “citazione”, l’adozione del ricorso e della successiva notifica deve comunque ritenersi idonea al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal comma 2 dell’art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita: è pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale