Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12505 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 25 Luglio 2014. .


Denunzia al tribunale ex articolo 2409 c.c. - Condizione di procedibilità - Status di socio - Permanenza fino alla pronunzia - Necessità



L'interesse alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale nelle società chiuse è appannaggio esclusivo dei soci, ai quali è lasciata alla libertà di decidere se attivare il controllo giudiziario, mentre nelle società aperte, per le quali sono previste diverse ed ulteriori legittimazioni, l'interesse dei soci alla attuazione del procedimento risulta non più disponibile. Questa non disponibilità va collegata al fatto che la particolare natura dell'attività svolta da alcune società fa sì che l'interesse alla corretta gestione in funzione della conservazione del patrimonio non sia esclusivo dei soci, bensì di un fascio più ampio di soggetti, quali, ad esempio, appunto per le società quotate o aperte, quello del pubblico dei risparmiatori: ed è proprio questo fenomeno che giustifica la legittimazione del pubblico ministero. Conseguentemente lo status di socio e la titolarità della percentuale indicata dalle diverse norme del codice civile costituiscono una condizione per la proposizione della denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409 c.c. che deve permanere intatta fino alla pronuncia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)