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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12508 - pubb. 29/04/2015.

Atti di pagamento e atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta all’onere di distinguerli e dimostrarne in concreto la diversa funzione solutoria


Tribunale di Verona, 27 Marzo 2015. Est. Lanni.

Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale - Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria - Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali - Eliminazione delle commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite


In tema di rapporto bancario di conto corrente, in mancanza di espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali, gli interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese. In punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto. Da ciò ne consegue che l'eccezione in esame avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall'estinzione del rapporto. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento


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