Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12519 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 23 Aprile 2015. .


Concordato preventivo - Carenze informative - Esposizione di dati sulla correttezza delle precedenti gestioni - Esistenza di atti di frode - Compito dell'attestatore - Limiti



Con riferimento ad eventuali carenze informative nella predisposizione della domanda di concordato e del piano, va precisato che non spetta all'attestatore predisporre dati sulla correttezza delle precedenti gestioni, sull'esistenza di atti di frode rilevanti ai sensi dell'articolo 173 L.F. o su eventuali azioni revocatorie o risarcitorie esercitabili, a meno che le stesse non siano esposte come parte integrante del piano. Tali aspetti dovranno, infatti, essere oggetto delle indagini del commissario giudiziale e della sua relazione ex articolo 172 L.F., onde consentire ai creditori di valutare quali possono essere gli scenari alternativi all'approvazione del concordato ed i loro effetti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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