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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12556 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione Sez. Un. Civili, 29 Aprile 2015. .

Surrogazione – Surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile – Effetti


La surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. e fino a concorrenza dell'indennità pagata, comporta, entro tale limite, l'estromissione dal rapporto dell'assicurato ed il trasferimento della legittimazione attiva, con la conseguenza che, nella controversia promossa dall'assicuratore medesimo contro detto terzo in forza di quella surrogazione, non insorge necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicurato, ferma restando la facoltà del convenuto di opporre tutte le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi di esso assicurato-danneggiato, nonché la facoltà di quest'ultimo di esperire autonoma azione risarcitoria per il danno eccedente l'indennità riscossa (Cass. Sez. Unite, 13 marzo 1987, n. 2639). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)